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Statuto A.C.I. - Articoli |
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| L'Azione
Cattolica Italiana |
| 1 |
L'Azione Cattolica
Italiana è una Associazione di laici che si impegnano
liberamente, in forma comunitaria ed organica ed in
diretta collaborazione con la Gerarchia, per la
realizzazione del fine generale apostolico della
Chiesa. |
| 2 |
L'impegno dell'A.C.I.,
essenzialmente religioso apostolico, comprende la
evangelizzazione, la santificazione degli uomini, la
formazione cristiana delle loro coscienze in modo che
riescano ad impregnare dello spirito evangelico le
varie comunità ed i vari ambienti. |
| 3 |
I laici che
aderiscono all'A.C.I.: a) si impegnano a una
formazione personale e comunitaria che li aiuti a
corrispondere alla universale vocazione alla santità
e all'apostolato nella loro specifica condizione di
vita; b) collaborano alla missione della Chiesa
secondo il modo loro proprio portando la loro
esperienza ed assumendo la loro responsabilità nella
vita dell'Associazione per contribuire alla
elaborazione e alla esecuzione dell'azione pastorale
della Chiesa, con costante attenzione alla mentalità,
alle esigenze ed ai problemi delle persone, delle
famiglie e degli ambienti; c) si impegnano a
testimoniare nella loro vita l'unione con Cristo e ad
informare allo spirito cristiano le scelte da loro
compiute, con propria personale responsabilità,
nell'ambito delle realtà temporali. |
| 4 |
L'Azione Cattolica
Italiana intende realizzare nella vita associativa un
segno dell'unità della Chiesa in Cristo. Si organizza
in modo da favorire la comunione fra i soci e con
tutti i membri del Popolo di Dio, e da rendere
organico ed efficace il comune servizio apostolico. |
| 5 |
L'A.C.I., per
realizzare il proprio servizio alla costruzione e
missione del Popolo di Dio, collabora direttamente con
la Gerarchia, posta dal Signore a reggere la Chiesa,
in un rapporto di piena comunione e fiducia. Accoglie
con aperta disponibilità la sua guida e le offre con
responsabile iniziativa il proprio organico e
sistematico contributo per l'unica pastorale della
Chiesa. Collabora alla crescita della comunione fra
laici, clero e Vescovi. |
| 6 |
L'esperienza
associativa e l'attività apostolica dell'Azione
Cattolica Italiana hanno come primo impegno la
presenza e il servizio nella Chiesa locale e si
svolgono in costante solidarietà con le sue esigenze
e con le sue scelte pastorali. A tal fine l'A.C.I.
offre il suo contributo agli organismi pastorali della
diocesi.
Presta analogamente il suo servizio agli organismi
pastorali parrocchiali, regionali e nazionali.
L'A.C.I. promuove l'impegno alla corresponsabilità
nella missione della Chiesa universale; collabora alla
crescita dello spirito ecumenico.
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| 7 |
L'A.C. I. collabora
in fraternità e reciproco servizio con le diverse
associazioni, opere e gruppi di apostolato cattolico e
partecipa insieme con essi ai comuni organismi di
collegamento. |
| 8 |
L'A.C.I., nelle sue
diverse articolazioni, partecipa all'attività delle
organizzazioni internazionali cattoliche. |
| 9 |
L'A.C.I. collabora
al pieno sviluppo della famiglia, in cui si incontrano
la naturale esperienza umana e la grazia del
sacramento del matrimonio, e favorisce la promozione
del suo ruolo attivo e responsabile nella pastorale,
anche offrendole la possibilità di partecipare alla
propria attività apostolica. |
| 10 |
Nell'Azione
Cattolica Italiana i Sacerdoti Assistenti partecipano
alla vita dell'Associazione e delle sue articolazioni,
per contribuire ad alimentarne la vita spirituale ed
il senso apostolico ed a promuoverne l'unità. Il
Sacerdote Assistente esercita il suo servizio
ministeriale quale partecipe della missione del
Vescovo, segno della sua presenza e membro del
presbiterio, in modo che la collaborazione
nell'apostolato di sacerdoti e laici renda più piena
la comunione ecclesiale dell'Associazione.
Il Sacerdote Assistente è nominato per ciascuna
associazione, diocesana, parrocchiale e nazionale,
dall'Autorità ecclesiastica competente; partecipa
alle riunioni dell'Associazione e dei rispettivi
Consigli e Presidenze. Per assicurare la presenza
sacerdotale in ciascuna articolazione associativa, il
Sacerdote Assistente può chiedere che l'autorità
ecclesiastica nomini altri sacerdoti che possano
coadiuvarlo e siano scelti in conformità alla natura
e alle esigenze di ciascuna articolazione (settore,
A.C.R., movimento o gruppo).
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| Partecipazione
all'A.C.I. |
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Possono aderire
all'A.C.I. quei laici che, accettandone la natura ed i
fini, intendono partecipare alla vita di una delle sue
associazioni esistenti nella propria diocesi. |
| 12 |
L'adesione è
personale; si manifesta ed è accolta nelle forme
stabilite dal Consiglio nazionale dell'A.C.I. |
| 13 |
L'adesione
all'A.C.I. comporta per il socio il dovere di
contribuire - con la preghiera e con il sacrificio,
con lo studio e con l'azione - alla realizzazione
delle finalità dell'Associazione; comporta anche il
dovere di contribuire finanziariamente alla vita e
all'attività dell'Associazione. L'adesione all'A.C.I.
attribuisce al socio il diritto di partecipare,
direttamente a livello di base e attraverso
rappresentanti agli altri livelli, alla determinazione
delle scelte fondamentali dell'Associazione. |
| 14 |
Salvo quanto
stabilito all'art. 38, i soci, a livello di base, od i
loro rappresentanti, agli altri livelli, eleggono,
ogni tre anni, i membri degli organi collegiali
dell'Associazione (Consigli). |
| 15 |
I Presidenti sono
nominati ai vari livelli dall'Autorità ecclesiastica
competente su proposta dei rispettivi Consigli. |
| 16 |
Gli incarichi
direttivi dell'A.C.I. di regola hanno la durata di un
triennio e possono essere rinnovati per un secondo
triennio. |
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Gli incarichi
direttivi degli organi collegiali sono di regola
affidati tenendo conto della opportunità che siano
presenti uomini e donne, giovani e adulti. |
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L'Associazione
diocesana |
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L'Associazione
diocesana di Azione Cattolica riunisce tutti coloro
che nella diocesi aderiscono all'A.C. Collabora col
Vescovo ed offre il suo contributo al Consiglio
pastorale per la costruzione e missione della Chiesa
locale. Si articola in associazioni parrocchiali e,
secondo le esigenze e le situazioni, in gruppi
interparrocchiali e diocesani. All'interno
dell'associazione diocesana possono costituirsi dei
movimenti che collegano i gruppi parrocchiali,
interparrocchiali e diocesani che abbiano
caratteristiche comuni. |
| 19 |
L'Associazione
parrocchiale di Azione Cattolica è formata da tutti i
laici della parrocchia che aderiscono all'A.C. Cura la
formazione e coordina l'impegno apostolico dei soci e
dei gruppi collaborando col Parroco per la crescita e
l'impegno missionario della comunità parrocchiale.
Nell'associazione parrocchiale possono costituirsi
dei gruppi come prima elementare e vitale esperienza
associative la costituzione dei gruppi è approvata o
promossa dal Consiglio dell'associazione e intende
favorire la formazione degli aderenti, la loro
testimonianza nei propri ambienti di vita e la loro
partecipazione organica al servizio pastorale comune
della parrocchia.
Per corrispondere ad esigenze formative e pastorali
specifiche, l'associazione parrocchiale riunisce i
giovani e gli adulti in due settori. All'interno dei
settori si prevedono momenti formativi distinti per
gli uomini e le donne, i giovani e le giovani.
Nell'associazione parrocchiale, l'Azione Cattolica
dei Ragazzi ha una sua particolare struttura, secondo
le linee stabilite negli art. da 34 a 38.
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| 20 |
Organi
dell'Associazione parrocchiale sono:
- l'Assemblea composta di tutti i laici della
parrocchia che aderiscono all'A.C.I.;
- il Consiglio eletto in modo da essere
rappresentativo delle componenti
dell'associazione. Del Consiglio fanno parte i
responsabili dell'Azione Cattolica dei Ragazzi;
- il Presidente nominato dal Vescovo su proposta
del Consiglio.
L'Assemblea e il Consiglio si riuniscono anche per
settori (giovani ed adulti).
La composizione, le attribuzioni e il funzionamento
degli organi e la procedura di elezione sono stabiliti
con Regolamento diocesano.
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| 21 |
Tenuto conto delle
diverse realtà e necessità della Chiesa locale
specie in relazione a piccole parrocchie, possono
costituirsi associazioni interparrocchiali, che
riuniscano i soci di più parrocchie. Esse hanno la
stessa natura e struttura delle associazioni
parrocchiali. |
| 22 |
Per finalità
pastorali e in relazione a particolari ambienti,
possono costituirsi gruppi interparrocchiali o
diocesani. Gli aderenti a questi gruppi partecipano
alle Assemblee dell'Azione Cattolica delle loro
rispettive parrocchie. |
| 23 |
Secondo le necessità
della diocesi, possono essere stabiliti collegamenti
dell'A.C. a livello intermedio tra la parrocchia e la
diocesi (vicarie, foranie, vallate e simili). |
| 24 |
Nei movimenti, di
cui all'art. 18, si collegano i gruppi parrocchiali,
interparrocchiali e diocesani che mirano a realizzare
i comuni obiettivi pastorali dell'A.C.I. in rapporto
ad esperienze di vita od ambienti specifici tra loro
simili. La costituzione e la struttura dei movimenti
sono approvate dal Consiglio diocesano.
Un Segretario ed una Segretaria diocesani sono
eletti dal Congresso diocesano di movimento e
ratificati dal Consiglio dell'associazione diocesana.
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| 25 |
Organi
dell'associazione diocesana sono:
- l'Assemblea formata dai rappresentanti delle
associazioni parrocchiali (ed interparrocchiali) e
dei gruppi interparrocchiali e diocesani e dai
membri del Consiglio diocesano;
- il Consiglio eletto dall'Assemblea in modo da
essere rappresentativo delle componenti
dell'associazione; ne fanno parte di diritto i
responsabili dell'A.C.R., i Segretari di movimento
ed i membri della Presidenza diocesana assume la
responsabilità della vita e della attività
dell'associazione diocesana di fronte
all'Assemblea e al Vescovo;
- la Presidenza eletta dal Consiglio. Il
Presidente è nominato dal Vescovo su proposta del
Consiglio. Della Presidenza fanno parte due Vice
Presidenti per ciascun settore, il Segretario e
l'Amministratore.
L'Assemblea e il Consiglio si riuniscono anche per
settori.
Le ulteriori norme circa la composizione, le
attribuzioni e il funzionamento dell'Assemblea, del
Consiglio e della Presidenza e le procedure di
elezione sono stabilite con Regolamento approvato dal
Consiglio nazionale.
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| 26 |
Consiglio
regionale. In ciascuna regione conciliare funziona un
Consiglio regionale dell'A.C.I. al fine di favorire il
coordinamento dell'attività delle associazioni
diocesane della regione. Il Consiglio collabora
all'azione pastorale della Conferenza Episcopale
regionale e degli organi di pastorale regionali.
Il Consiglio regionale è composto dai Presidenti e
dai Vice Presidenti delle associazioni diocesane della
regione e dai responsabili regionali dei movimenti
esistenti nella regione.
Il Consiglio elegge nel suo ambito il Delegato
regionale che presiede il Consiglio stesso e lo
rappresenta nel Consiglio nazionale dell'A.C.I.
Nell'espletamento delle sue funzioni il Delegato
regionale può essere coadiuvato da membri del
Consiglio regionale.
Partecipa alle riunioni del Consiglio regionale un
Sacerdote Assistente nominato dalla Conferenza
Episcopale regionale.
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L'Associazione
nazionale |
| 27 |
L'Associazione
nazionale di Azione Cattolica riunisce i laici che
nelle diocesi italiane aderiscono all'A.C.I. Esprime e
favorisce l'incontro delle associazioni diocesane e il
confronto e coordinamento delle rispettive esperienze;
contribuisce con il suo servizio alla vita delle
associazioni diocesane; studia e delibera gli impegni
comuni per l'attuazione dei fini dell'A.C.I. in ordine
ai problemi che hanno dimensioni nazionali ed
internazionali. Collabora all'azione pastorale della
Conferenza Episcopale Italiana e degli organi di
pastorale nazionale. |
| 28 |
Organi
dell'Associazione nazionale sono:
- l'assemblea nazionale,
- il Consiglio nazionale,
- la Presidenza nazionale.
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| 29 |
Nell'ambito
dell'Associazione nazionale i movimenti diocesani tra
loro simili si collegano in movimenti nazionali. La
costituzione e la struttura del movimento sono
approvate dal Consiglio nazionale.
Un Segretario ed una Segretaria nazionali sono
eletti dal Congresso nazionale del movimento e
ratificati dal Consiglio nazionale dell'Associazione.
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| 30 |
L'Assemblea
nazionale è composta dai Presidenti delle
associazioni diocesane, da uno o più rappresentanti
eletti dalle Assemblee diocesane a seconda della
consistenza numerica di ciascuna associazione
diocesana - e, all'interno di questa, delle sue
componenti - secondo i criteri stabiliti nel
Regolamento, e dai membri del Consiglio nazionale.
Decide le linee generali del programma
dell'Associazione nazionale di A.C.I. Elegge il
Consiglio dell'Associazione nazionale. L'Assemblea si
riunisce anche separatamente per settori.
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| 31 |
Il Consiglio
nazionale è composto da 20 membri eletti
dall'Assemblea, dai Delegati regionali, dai
responsabili nazionali dell'Azione Cattolica dei
Ragazzi, dai Segretari dei movimenti nazionali e dai
membri della Presidenza nazionale. Il Consiglio assume
la responsabilità della vita e dell'attività
dell'Associazione nazionale di fronte all'Assemblea e
all'Episcopato italiano. Delibera nel quadro degli
indirizzi dell'Assemblea nazionale, studia e cura le
iniziative dell'Associazione nazionale, approva i
programmi dei movimenti e ne promuove e coordina le
attività. Il Consiglio propone la nomina del
Presidente dell'Associazione nazionale. Elegge la
Presidenza nazionale.
I componenti del Consiglio nazionale si riuniscono
anche separatamente per settore.
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| 32 |
La Presidenza
nazionale è composta dal Presidente, da quattro Vice
Presidenti, due per il settore giovani e due per il
settore adulti, dal Segretario e dall'Amministratore.
Il Presidente è nominato dalla C.E.I. su proposta del
Consiglio nazionale dell'Associazione.
La Presidenza ha funzioni esecutive delle decisioni
dell'Assemblea e del Consiglio nazionali. Garantisce
l'unità di tutta l'A.C.I., ne coordina e promuove
l'attività. Assicura la stabile collaborazione
dell'A.C.I. agli organismi nazionali di coordinamento
dell'apostolato dei laici. Il Presidente presiede il
Consiglio e l'Assemblea nazionali e rappresenta
l'Associazione nazionale.
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| 33 |
Possono essere
costituiti dal Consiglio nazionale o dalla Presidenza
nazionale commissioni unitarie e servizi comuni. |
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Azione
Cattolica dei Ragazzi |
| 34 |
All'interno delle
associazioni parrocchiali, diocesane e nazionale
l'Azione Cattolica dei Ragazzi è aperta ai fanciulli
e ai preadolescenti dai 6 ai 14 anni circa. |
| 35 |
L'Azione Cattolica
dei Ragazzi ha il fine di offrire ai fanciulli ed ai
preadolescenti che vi aderiscono l'organica esperienza
di vita ecclesiale e di impegno missionario propria
dell'A.C.I. realizzata a misura delle varie età. |
| 36 |
L'Azione Cattolica
dei Ragazzi si articola in varie sezioni secondo le
esigenze (età, sesso, ecc.). |
| 37 |
L'Azione Cattolica
dei Ragazzi attua il suo compito formativo e
missionario nelle diverse sezioni attraverso la vita
di gruppo - per una più consapevole partecipazione
alla comunità ecclesiale - caratterizzata da tre
momenti tra loro complementari: catechesi, vita
liturgica sacramentale, servizio di carità. A tal
fine i gruppi sono aiutati e guidati da educatori
specificamente preparati che collaborano con le
famiglie alla educazione umana e cristiana dei
ragazzi. Alla vita del gruppo vengono interessate le
famiglie. |
| 38 |
Gli organi
diocesani dell'A.C.R. curano la preparazione e
formulano proposte per la scelta degli educatori. Gli
educatori ed i responsabili delle sezioni dell'Azione
Cattolica dei Ragazzi sono nominati dal Consiglio
dell'associazione parrocchiale secondo norme stabilite
dal Regolamento. Gli educatori ed i responsabili dell'A.C.R.
parrocchiale la rappresentano nell'assemblea
parrocchiale dell'A.C. Nel Consiglio dell'associazione
parrocchiale l'A.C.R. è rappresentata dai
responsabili delle sue sezioni. I responsabili
diocesani dell'A.C.R: sono eletti dai responsabili
parrocchiali della stessa A.C.R. e ratificati dal
Consiglio dell'associazione diocesana. Analoga
procedura è prevista per i responsabili nazionali. Un
rappresentante dell'A.C.R. fa parte della Presidenza
dell'associazione a tutti i livelli. |
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Norme di
carattere amministrativo |
| 39 |
I soci dell'A.C.I.
contribuiscono personalmente, nei modi stabiliti dal
Regolamento e secondo le proprie possibilità, al
finanziamento delle attività dell'associazione
locale, diocesana e nazionale. La misura dei
contributi associativi è fissata annualmente dal
Consiglio diocesano sulla base della quota associativa
nazionale stabilita dal Consiglio nazionale. |
| 40 |
La responsabilità
dell'amministrazione unificata di ciascuna
associazione - ai vari livelli - spetta alla
Presidenza dell'associazione medesima che ne affida la
cura al proprio Amministratore e ne è responsabile di
fronte al proprio Consiglio. Il Consiglio stabilirà
le quote di spesa destinate alle attività comuni ed a
quelle di ciascuna articolazione (settori, A.C.R. e
movimenti). |
| 41 |
Il Segretario generale assicura
il funzionamento degli uffici e dei servizi
dell'Associazione nazionale nelle sue varie
articolazioni (settori, A.C.R. e movimenti) e ne è
responsabile nei confronti della Presidenza. |
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Disposizioni
generali |
| 42 |
Oggi eventuale
modifica al presente Statuto deve essere approvata
dall'Assemblea nazionale e diventa operativa dopo la
ratifica della C.E.I. |
| 43 |
I Regolamenti
dell'Associazione nazionale e delle sue articolazioni
sono approvati dal consiglio nazionale. Anche le
modifiche al Regolamento di attuazione del presente
Statuto sono di competenza del Consiglio nazionale. |
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