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Statuto A.C.I. - Regolamento
d'attuazione |
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PREMESSA
Il presente Regolamento scaturisce da un lavoro di confronto e
maturazione che ha coinvolto i responsabili dell'Associazione
ai vari livelli.
Esso intende porsi, nell'attuale dinamica associativa, come
strumento propulsore dell'intera Associazione e di promozione
per ciascuna articolazione nelle varie realtà del Paese.
Con questa chiave di lettura soprattutto promozionale, esso
viene offerto ai, singoli gruppi della Associazione con il
vivo desiderio che vi possano cogliere le dimensioni di un
servizio articolato ed organico da rendere nella vita della
Chiesa oggi.
Nell'approvare il presente Regolamento, con la tensione a
rispondere agli attuali problemi della vita associativa e a
interpretare la generale sensibilità dell'Associazione, il
Consiglio nazionale intende ribadire e confermare lo Statuto
del 1969 ritenendolo strumento idoneo ed adeguato alle
esigenze che oggi l'Associazione avverte nel suo continuo
rapportarsi alla comunità ecclesiale e sociale.
In particolare, desidera esprimere con rinnovata convinzione
la propria adesione alle scelte fondamentali contenute
nell'attuale Statuto, e cioè la scelta religiosa
specificatasi in questi anni nella caratterizzazione
pastorale, la primarietà della Chiesa locale, l'unitarietà
dell'Associazione nel suo essere e nell'articolarsi del suo
servizio, la democraticità - quale partecipazione effettiva
dei singoli aderenti alla vita e all'attività
dell'Associazione - vissuta secondo i criteri propri della
comunità ecclesiale.
L'Associazione, nel suo Consiglio nazionale, ritiene che nello
Statuto del 1969 ben si esprimano la propria fisionomia e
intenzionalità; che vi siano contenute le opzioni che la
fondano e la qualificano; che sia espresso in modo originale e
fedele il proprio tipo di servizio.
Ritiene altresì che lo Statuto abbia in sé risorse ancora
nuove e che abiliti ad un'esperienza associativa più adeguata
alle esigenze che oggi si avvertono.
Il presente Regolamento intende essere, nello stesso tempo,
una risposta responsabile ai rilievi e agli orientamenti che
il Consiglio Permanente della CEI ha rivolto all'Associazione
nella lettera del 2 febbraio 1976. Il Consiglio nazionale
dell'ACI, nel rinnovare all'Episcopato la sua gratitudine per
tale atto e per la fiducia che di continuo Esso esprime nei
confronti dell'Associazione, ritiene di aver assunto i
problemi organizzativi che gli stessi Vescovi hanno sottoposto
all'attenzione dell'ACI e di aver prospettato delle linee di
soluzione feconde per il servizio che l'associazione stessa
oggi è chiamata a rendere. |
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1 -
Partecipazione dall'Associazione parrocchiale o
interparrocchiale. |
| 1 |
Partecipa
all'Azione Cattolica Italiana (ACI) chi ne accetta le
finalità descritte nello Statuto t si impegna a
realizzarne l'esperienza tipica nella propria comunità
ecclesiale. il laico di ACI - che con la propria
adesione contribuisce a far esistere la Associazione -
è corresponsabile della vita e delle attività
dell'ACI ai vari livelli, a cominciare da quello di.
base. Esercita questa sua responsabilità intervenendo
nei luoghi e nei momenti in cui si costruisce la vita
associativa, contribuendo direttamente a determinarne
le scelte e i responsabili. |
| 2 |
L'adesione è il
modo con cui si esprime la personale appartenenza
all'Associazione. Essa infatti, è atto personale
normalmente maturato ed espresso in gruppo: ciò vale
per ciascuna età , secondo le proprie peculiari
caratteristiche. L'adesione è richiesta
dall'interessato, tramite il gruppo a cui
l'interessato partecipa, ed è accolta
dall'Associazione parrocchiale o interparrocchiale.
L'adesione, una volta avvenuta, viene confermata di
anno in anno. Nel decidere sulla richiesta di
adesione, il Consiglio parrocchiale si assicura che
chi domanda di aderire all'ACI sia consapevole
dell'impegno e dei doveri che con ciò si assume. |
| 3 |
Le Associazioni
parrocchiali o interparrocchiali di ACI (ed
eventualmente, in caso di impossibilità a costituire
Associazioni, i gruppi interparrocchiali o diocesani),
i gruppi a carattere zonale, cittadino, di istituto
scolastico, di fabbrica o di quartiere, dei Movimenti
Studenti e Lavoratori di ACI - la cui esperienza non
sia riconducibile nell'ambito di un'Associazione
parrocchiale -, vengono riconosciuti dal Consiglio
diocesano.
L'elenco delle Associazioni e dei gruppi
interparrocchiali o diocesani è trasmesso annualmente
alla Presidenza nazionale. |
| 4 |
Le Associazioni di
ACI si articolano in gruppi di età, di condizioni di
vita o di ambiente.
La promozione e la costituzione di questi vengono
riconosciute dal Consiglio parrocchiale
dell'Associazione.
L'Associazione in se stessa - col suo inserimento
vitale nella comunità cristiana - è il soggetto
fondamentale di esperienza associativa. Da essa si
articolano momenti di vita distinti per esigenze
formative e pastorali tramite i settori e, per i
ragazzi, nell'A.C.R.. |
| 5 |
La partecipazione e
l'adesione all'ACI sono attestate da un
"segno" approvato dal Consiglio nazionale
dell'Associazione, anche al fine di una
identificazione per le assemblee, le votazioni ed
elezioni dell'Associazione. Tale "segno" può
meglio specificarsi in considerazione dell'età e
delle situazioni ambientali. |
| 6 |
L'atto di adesione
all'ACI è registrato nell'elenco dei soci
dell'Associazione parrocchiale o interparrocchiale o
in uno dei suoi gruppi di ambiente. Gli elenchi sono
comunicati alla Presidenza della Associazione
diocesana e da questa a quella nazionale.
La partecipazione del socio ad un gruppo di Movimento
viene specificata all'atto dell'adesione all'ACI.
All'atto dell'adesione vengono indicate anche le
eventuali responsabilità che l'interessato nel
momento ricopre.
Le modalità dell'adesione sono, per ogni anno,
approvate dal Consiglio nazionale dell'Associazione. |
| 7 |
All'atto di
aderire, i coniugi dichiarano tale loro condizione
cosi da consentire uno specifico servizio alla loro
vocazione, secondo le linee indicate dall'art. 9 dello
Statuto. |
| 8 |
La partecipazione
all'ACI può avvenire anche attraverso la formula
"simpatizzanti", la quale tende a preparare
l'adesione all'Associazione. Ciò può riguardare sia
singole persone, sia gruppi parrocchiali o
interparrocchiali.
La Presidenza diocesana aiuta in particolare tale
processo di maturazione. |
| 9 |
L'ACI, attenta ai
diversi aspetti della vita familiare, rende alle
famiglie un particolare servizio, realizzando anche
strumenti educativi idonei per i bambini inferiori ai
6 anni. |
| 10 |
L'adesione all'ACI
comporta il dovere di corrispondere personalmente la
quota associativa prevista al fine di partecipare
anche in tal modo alla vita dell'Associazione ai vari
livelli. |
| 11 |
La partecipazione
all'ACI comporta inoltre l'opportunità di
corrispondere, anche tramite l'autotassazione, alle
spese che l'Associazione ai vari livelli
ordinariamente sostiene nelle proprie attività. |
| 12 |
Con l'atto di
aderire all'ACI, ogni socio si abbona alla stampa
associativa nazionale. A tali pubblicazioni egli
collabora con contributi di riflessione, di esperienze
e di critica a livello personale e di gruppo. |
| 13 |
Nella vita
associativa, ottobre è il "mese
dell'impegno" e l'ultima domenica di ottobre è
la "domenica dell'impegno": ciò viene
indicato allo scopo di favorire l'avvio del nuovo anno
associativo. Durante tale periodo l'Associazione cura
con sollecitudine la proposta dell'ACI alla propria
comunità ecclesiale. |
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| 2 -
Gli Assistenti |
| 14 |
Gli Assistenti
dell'ACI, pur non avendo diritto di voto, fanno parte
integrante dell'Associazione, secondo quanto indicato
all'art. 10 dello Statuto, partecipano alla vita e
all'attività dei suoi gruppi, alle Assemblee e ai
Consigli dell'Associazione e delle sue articolazioni e
alle Presidenze. |
| 15 |
A livello diocesano,
regionale e nazionale, l'Assistente e i sacerdoti che lo
coadiuvano - nominati dall'Autorità ecclesiastica
competente - costituiscono il Collegio degli Assistenti. |
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3 -
L'Associazione Diocesana |
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L'Associazione
diocesana dell'ACI - che primariamente esprime, per il
suo rapporto con il Vescovo nella chiesa locale, l'ecclesialità
e la pastoralità dell'Associazione - è costituita da
quanti nella stessa Chiesa locale aderiscono all'ACI,
vivendone l'esperienza in. una delle sue Associazioni
parrocchiali o interparrocchiali o in uno dei suoi
gruppi di Movimento.
La partecipazione dei soci, alla vita dell'Associazione
assume un particolare valore ed una significativa
rilevanza a livello diocesano. |
| 17 |
L'Assemblea diocesana
che esprime l'Associazione diocesana in ciascuna delle
sue componenti - è costituita dai rappresentanti delle
Associazioni parrocchiali o interparrocchiali, dei
gruppi interparrocchiali e diocesani anche di Movimento
Studenti e Lavoratori e dai membri del Consiglio
diocesano. A meno che non disponga diversamente il
Regolamento diocesano, le Associazioni parrocchiali,
complete di ogni articolazione associativa,
all'Assemblea diocesana sono rappresentate dal
Presidente parrocchiale e da altri cinque
rappresentanti: tre eletti dall'Assemblea parrocchiale:
uno per gli adulti, uno peri giovani, uno per l'A.C.R.
e, là dove esistono i movimenti, uno eletto dagli
aderenti all'ACI tramite il Movimento Studenti e un
altro dagli aderenti tramite il Movimento Lavoratori.
Inoltre, ogni Associazione che abbia più di 100 soci
(compresa l'A.C.R.) ha diritto ad un altro
rappresentante sempre eletto dall'Assemblea
parrocchiale. Nella elezione si assicurerà, per quanto
possibile, la presenza delle componenti
dell'Associazione, secondo quanto previsto dall'art. 17
dello Statuto.
Ogni gruppo interparrocchiale o diocesano, di cui
all'art. 22 dello Statuto, partecipa all'Assemblea
Diocesana con due rappresentanti. Partecipano inoltre
due rappresentanti di ogni gruppo d'istituto del
Movimento Studenti.
Nelle elezioni a livello diocesano (salvo diverse
disposizioni del Regolamento diocesano) i rappresentanti
dei Movimenti Studenti e Lavoratori concorrono a
eleggere non solo i componenti della Consulta diocesana
del rispettivo Movimento ma anche i membri del Consiglio
della lista dei Presidenti e responsabili a livello
unitario. |
| 18 |
L'Assemblea diocesana
è convocata, in via ordinaria, una volta all'anno e
decide il programma dell'Associazione diocesana in
attuazione del piano pastorale della diocesi e nel
quadro delle proposte programmatiche dell'Assemblea
nazionale.
Nell'Assemblea possono aver luogo riunioni separate per
articolazione. |
| 19 |
L'Assemblea
diocesana, all'inizio di ogni mandato, elegge i membri
del Consiglio diocesano, tra un minimo di 12 e un
massimo di 21, e comunque in numero non inferiore ai
membri di diritto del Consiglio stesso (cfr. art. 25
dello Statuto).
Salvo diversa disposizione del Regolamento diocesano,
l'Assemblea elegge un terzo dei membri del Consiglio tra
i Presidenti e i responsabili che svolgono. un servizio
unitario (segretari e amministratori) delle Associazioni
parrocchiali ed elegge gli altri due terzi divisi per
settore.
I Rappresentanti dell'A.C.R. eleggono, in numero
adeguatamente rappresentativo, e da stabilirsi dal
Regolamento diocesano, alcuni membri del Consiglio.
Salvo diverse disposizioni del Regolamento diocesano, i
rappresentanti dei Movimenti Lavoratori e Studenti
eleggono per ciascun Movimento i componenti - minimo 5,
massimo 9 - la Consulta diocesana dello stesso
Movimento.
L'Assemblea elegge pure i propri rappresentanti
all'Assemblea nazionale dell'ACI. |
| 20 |
Le Consulte dei
Movimenti Studenti e Lavoratori eleggono per ciascun
Movimento un Segretario e una Segretaria diocesani. Per
il Movimento Lavoratori, uno rappresentante i giovani
l'altro gli adulti. Le Consulte, alle quali partecipano
i Vicepresidenti diocesani, coordinano e promuovono il
lavoro dei gruppi di Movimento sulle linee indicate
dall'Assemblea diocesana e sono a loro volta coordinate
dal Consiglio diocesano.
Su proposta della Consulta e per decisione del Consiglio
diocesano, possono essere indetti dei Congressi
diocesani di Movimento a cui partecipano i responsabili
dei gruppi di base del Movimento, aventi carattere di
studio e di ricerca per individuare orientamenti comuni
di lavoro.
I programmi annuali dei Movimenti diocesani sono
approvati dal Consiglio diocesano. |
| 21 |
Il Consiglio
diocesano è composto dai membri eletti dall'Assemblea,
dai Segretari diocesani dei Movimenti Studenti e
Lavoratori, dai membri della Presidenza Diocesana che
non siano stati scelti fra i Consiglieri eletti e dai
responsabili previsti dall'art. 73 del presente
Regolamento.
Possono inoltre far parte del Consiglio, con voto
consultivo, una coppia di sposi e i responsabili di
attività e di uffici di interesse comune.
Il Consiglio è responsabile della vita e dell'attività
dell'Associazione diocesana di fronte all'Assemblea ed
al Vescovo.
Inoltre, il Consiglio:
- esegue le decisioni dell'Assemblea diocesana;
- previe opportune consultazioni con il Vescovo, avendo
presente anche la situazione dell'ACI in diocesi e il
servizio pastorale che le è richiesto all'interno della
Chiesa locale, gli propone la nomina del Presidente;
- elegge i Vicepresidenti, due per settore, su proposta
dei rispettivi Consigli riuniti per settore;
- elegge il Rappresentante ed un Vicerappresentante
dell'A.C.R. su proposta dei membri del Consiglio
responsabili dell'A.C.R.;
- elegge il Segretario e l'amministratore diocesani su
proposta del Presidente;
- promuove la costituzione e favorisce lo sviluppo dei
Movimenti; ne coordina le attività; ne approva il
programma e ratifica la nomina dei loro Segretari
diocesani;
- studia e cura le iniziative dell'Associazione
diocesana;
- cura in modo primario e particolare idonee iniziative
di formazione dei responsabili parrocchiali;
- approva il bilancio e controlla la gestione
dell'Associazione diocesana;
- elabora e approva il Regolamento dell'Associazione
diocesana e lo comunica al Consiglio nazionale.
Il Consiglio può costituire, su proposta della
Presidenza, commissioni e uffici per le attività
dell'Associazione diocesana. Il Consiglio diocesano si
riunisce di regola una volta al mese. Può riunirsi
separatamente per settore al fine di studiare problemi
specifici e proporrà eventualmente al Consiglio
orientamenti od iniziative sia di carattere generale sia
di interesse particolare. Allo stesso modo possono
riunirsi separatamente i rappresentanti dell'A.C.R.
Al Consiglio riunito per settore partecipano tutti i
Consiglieri "giovani" o "adulti" che
sono tali per età; ma hanno in esso diritto di voto
deliberativo solo gli eletti per il settore specifico
dall'Assemblea e i Segretari dei Movimenti Studenti (per
il Settore Giovani) e Lavoratori (per il Settore o
Giovani o Adulti a seconda dell'età). |
| 22 |
La Presidenza
diocesana ha il compito di coordinare e promuovere
l'attività di tutta l'associazione diocesana, di
proporre gli argomenti per le discussioni del Consiglio,
di eseguirne le deliberazioni e di svolgere le funzioni
che il Consiglio le affida. Convoca il Consiglio alle
scadenze previste e ogni qualvolta è necessario o ne
faccia richiesta un terzo dei componenti. Indice
l'Assemblea diocesana.
La Presidenza chiama a collaborare - stabilmente o a
volta a volta - al proprio lavoro i Segretari diocesani
dei Movimenti Studenti e Lavoratori ed incaricati di
attività specifiche qualora lo ritenga utile e
opportuno.
Qualora sia utile e opportuno per i temi e i problemi
che si affrontano, la Presidenza può invitare a
partecipare ai suoi lavori, con voto consultivo, il
Presidente diocesano del Movimento Laureati, il
Presidente diocesano del movimento Maestri ed uno dei
due Presidenti diocesani della FUCI. |
| 23 |
La Presidenza
diocesana è composta da:
a) il Presidente diocesano: presiede il Consiglio,
l'Assemblea e rappresenta l'Associazione diocesana: ha
la responsabilità,' in via esecutiva, dell'attività
ordinaria dell'Associazione diocesana;
b) i Vicepresidenti: collaborano con il Presidente negli
impegni comuni - e sono rappresentativi di adulti,
giovani, studenti e lavoratori. Hanno una particolare
responsabilità del rispettivo Settore, curandone le
iniziative specifiche. In questo senso, promuovono e
coordinano la vita e l'attività dei gruppi (con
rispettivi responsabili compresi quelli di Movimento) di
età, di condizione ed ambiente;
c) il Rappresentante dell'A.C.R: collabora con la
Presidenza a tutti gli impegni comuni e in particolare
promuove e coordina il lavoro dell'A.C.R. a livello
diocesano;
d) il Segretario;
e) l'amministratore. |
| 24 |
I Segretari dei
Movimenti Studenti e Lavoratori promuovono e coordinano
la vita e l'attività dei gruppi di Movimento. |
| 25 |
Nelle diocesi dove
inizia l'attività di un Movimento, in luogo dei
Segretari diocesani, il Consiglio diocesano può
incaricare due responsabili del Movimento stesso con il
compito di favorirne la maturazione e l'iniziale
sviluppo. Questi fanno parte del Consiglio diocesano con
,,loto consultivo. |
| 26 |
La Presidenza
diocesana dell'ACI ha il particolare compito di indicare
itinerari formativi - previ e continuativi rispetto al
servizio che si rende - ai responsabili
dell'Associazione realizzando occasioni di continua
qualificazione. |
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4 -
L'Associazione parrocchiale |
| 27 |
L'Associazione
parrocchiale dell'ACI - segno e momento espressivo di
unità e di comunione da testimoniare nell'ambito della
più ampia comunità cristiana - è il luogo ordinario
di vita ed esperienza associativa. Essa ha una sede ed
esprime una propria attività formativa ed apostolica di
intesa con i responsabili e gli organismi della
pastorale.
Salvo diverse disposizioni del Regolamento diocesano,
per l'associazione parrocchiale valgono le norme degli
articoli seguenti. |
| 28 |
L'Assemblea
dell'Associazione parrocchiale è composta di tutti gli
aderenti all'ACI, giovani e adulti. I ragazzi dell'A.C.R.
si, rendono presenti ordinariamente tramite i loro
educatori.
Discute e decide le linee fondamentali del programma
dell'Associazione in coordinamento con il piano
pastorale della Parrocchia.
Elegge il Consiglio parrocchiale in modo che sia
rappresentativo delle componenti dell'Associazione anche
con riferimento all'art. 17 dello Statuto.
Si riunisce almeno due volte durante l'anno associativo
e ogniqualvolta lo richiedano il Consiglio o almeno un
terzo dei soci. |
| 29 |
Il Consiglio
parrocchiale ha la responsabilità ordinaria della vita
e dell'attività dell'Associazione sia di fronte
all'Assemblea sia nei riguardi della comunità cristiana
e dei suoi responsabili.
Attua le decisioni dell'Assemblea; studia e cura
soprattutto sul piano unitario le iniziative a carattere
spirituale, culturale, di identità associativa;
promuove e coordina l'attività dei gruppi; cura il
passaggio degli aderenti da un'articolazione all'altra;
si impegna, ove è possibile, a completare
l'Associazione allorché qualche articolazione sia
assente. Il Consiglio parrocchiale è composto di un
numero da cinque a venti membri. I responsabili dei
gruppi, che già non facciano parte del Consiglio,
entrano a farne parte con voto consultivo.
Il Consiglio parrocchiale, sentito il parere del
Parroco, propone al Vescovo la nomina del Presidente
parrocchiale, tramite la Presidenza diocesana.
Inoltre, tenendo conto delle indicazioni di cui all'art.
26 dei presente Regolamento, nomina i responsabili delle
sezioni ACR (i quali a loro volta, entrano a far parte
del Consiglio), gli educatori dell'A.C.R., gli animatori
giovani; o per tutti gli adulti. |
| 30 |
Il Presidente
parrocchiale presiede il Consiglio, la Assemblea e
rappresenta l'Associazione parrocchiale. Convoca e
coordina il lavoro del Consiglio e indice le Assemblee.
Nel suo lavoro è coadiuvato dai responsabili dei due
Settori, dell'A.C.R. e dei Movimenti, eletti dal
Consiglio su proposta dei membri del Consiglio stesso
appartenenti alle singole articolazioni, da un
Segretario e da un Amministratore, eletti sempre dal
Consiglio su proposta del Presidente. |
| 31 |
I gruppi, anche
quelli di Movimento, che si costituiscono all'interno
della Associazione parrocchiale hanno responsabilità
formative sia a livello generale sia a livello
missionario. Il loro impegno s'inserisce nell'ambito
dell'unitario progetto formativo-apostolico
dell'Associazione e, nello stesso tempo, rinvia a
momenti unitari espliciti - per tutti gli aderenti; o
per tutti i giovani; o per tutti gli adulti.
All'interno dell'Associazione parrocchiale e delle
singole articolazioni, si prevedono anche momenti
formativi distinti per gli uomini e le donne, i giovani
e le giovani. |
| 32 |
L'ACR si articola in
sezioni, che riuniscono rispettivamente fanciulli e
fanciulle, ragazzi e ragazze di 6-8, 9-11, 12-14 anni.
Ogni sezione - affidata alla cura di un responsabile Può
a sua volta articolarsi in più gruppi, ciascuno con il
proprio educatore. |
| 33 |
Gli educatori dell'A.C.R.
- giovani, che hanno un'età minima di 17 anni, e adulti
di ACI - sono, nella loro collegialità, coordinatori
dell'attività della ACR, la quale, a sua volta, nel
Consiglio parrocchiale si coordina all'attività di
tutta l'Associazione.
Il gruppo educatori dell'A.C.R. ha responsabilità
formative nei confronti dei singoli educatori in
riferimento al loro servizio e pertanto alla loro
crescita nella fede.
Essi vengono nominati dal Consiglio ed ispirano la loro
opera educativa alle scelte pastorali della Chiesa
locale e, in questo quadro, al progetto
formativo-apostolico dell'Associazione; pertanto
partecipano ordinariamente alla vita dell'Associazione e
del Settore di appartenenza per età, specialmente in
quei momenti di spiritualità, di studio ed identità
associativa che periodicamente vengono offerti. |
| 34 |
I membri del
Consiglio possono anche riunirsi per articolazione al
fine di curare le attività specifiche e coordinare le
iniziative che l'Associazione intende promuovere e
realizzare nell'ambito delle stesse articolazioni. |
| 35 |
Dove le situazioni
pastorali lo consigliano, possono sorgere Associazioni
interparrocchiali.
Gli aderenti alle Associazioni interparrocchiali
procurano di realizzare un'esperienza tipica di ACI nel
servizio pastorale interno alle loro diverse comunità
parrocchiali.
Le Associazioni interparrocchiali si articolano allo
stesso modo che le Associazioni parrocchiali.
Gli appartenenti all'Associazione interparrocchiale
partecipano alla vita della Associazione
interparrocchiale, diocesana e nazionale secondo le
medesime modalità previste per gli appartenenti alle
Associazioni parrocchiali.
Spetta al Consiglio e alla Presidenza diocesana
promuovere il sorgere di tali Associazioni
interparrocchiali offrendo, nel concreto, indicazioni e
modalità. |
| 36 |
Nelle Diocesi
suddivise in zone pastorali o vicarie o decanati, il
Consiglio diocesano procura di articolare anche in tal
senso sia il proprio lavoro sia quello delle
Associazioni parrocchiali o interparrocchiali, così da
contribuire al coordinamento e allo sviluppo dell'unica
pastorale diocesana. I responsabili, rappresentanti
delle zone, partecipano ai lavori del Consiglio
diocesano nelle modalità indicate dal Regolamento
diocesano. |
|
|
5 - Collegamento
regionale |
| 37 |
La struttura
regionale rappresenta incontro delle realtà associative
diocesane esistenti nella medesima regione conciliare ed
è sede in cui tali realtà - avendo un ambito d'azione
affine e problemi comuni - tendono a raggiungere una
reciproca solidarietà, a formulare criteri di lavoro
comune e a partecipare alla vita dell'Associazione
nazionale.
La struttura regionale, all'interno dell'Associazione,
tende a sviluppare il proprio servizio anche in rapporto
alla dinamica sociale ed ecclesiale propria di ciascuna
regione. |
| 38 |
Il Consiglio
regionale è composto - oltre che dai membri della
Delegazione regionale - dai membri delle Presidenze
diocesane (Presidente, Vicepresidenti, Rappresentante
ACR, Segretario, Amministratore), dal Segretario
diocesano del Movimento Studenti e da quello del
Movimento Lavoratori, che hanno ricevuto in ciascuna
diocesi il maggior numero di voti.
Il Consiglio regionale ha i compiti di coordinamento
dell'attività delle singole Diocesi; di scambio delle
esperienze; di promozione della vita associativa e delle
iniziative a carattere regionale soprattutto in merito
alla formazione dei responsabili; di maturazione di
contributi per la vita dell'Associazione a livello
nazionale.
Il Consiglio regionale, previa consultazione con il
Presidente della Conferenza Episcopale regionale, legge
il Delegato regionale preferibilmente tra i Presidenti
diocesani.
Elegge inoltre gli incaricati delle articolazioni
(Settori, ACR, Movimenti Studenti e Lavoratori), su
proposta dei responsabili diocesani delle rispettive
articolazioni, e il Segretario regionale su proposta del
Delegato regionale.
Il Consiglio regionale elabora contributi e proposte da
presentare alla Conferenza Episcopale regionale allo
scopo di collaborare all'azione pastorale nella regione. |
| 39 |
La Delegazione
regionale è composta dal Delegato, dagli incaricati
regionali delle articolazioni (Settori, ACR), dagli
incaricati regionali dei Movimenti, dal Segretario
regionale. Partecipano alle riunioni della Delegazione
regionale, per cooptazione da parte della Delegazione
stessa e con voto consultivo, una coppia di sposi per
l'impegno associativo a favore della famiglia e quelle
persone a cui siano stati affidati incarichi operativi a
livello regionale. Nel caso in cui, in regione, un
Movimento non sia presente in almeno tre Associazioni
diocesane (condizione indispensabile per l'elezione
degli incaricati regionali) la Delegazione regionale
coopta, con diritto di parola, un incaricato regionale
di quel Movimento al fine di favorirne l'avvio nelle
Diocesi della regione.
La Delegazione regionale rende esecutive le
deliberazioni del Consiglio regionale; cura lo sviluppo
a livello regionale degli orientamenti e delle linee di
lavoro formulati dal Consiglio nazionale e a tal fine,
raccordandosi con la Presidenza nazionale, programma e
realizza quelle iniziative che si ritengono opportune
per promuovere e sostenere l'attività dell'ACI in
regione; mantiene frequenti contatti con le Associazioni
diocesane anche nelle loro articolazioni; cura il
rapporto costante con gli organismi regionali di
pastorale e con la Conferenza Episcopale regionale. Il
Consiglio regionale può costituire l'Assemblea
regionale e il Comitato Presidenti. |
| 40 |
L'Assemblea regionale
è composta dai membri dei Consigli diocesani della
regione ed ha carattere di studio e di riflessione.
Può incontrarsi anche per articolazioni. |
| 41 |
Il Comitato
Presidenti è composto - oltre che dai membri della
Delegazione regionale - dai Presidenti diocesani della
regione ed ha il compito di coadiuvare la Delegazione
nell'espletamento del suo lavoro e di coordinare talune
iniziative per esplicito mandato del Consiglio
regionale. |
| 42 |
Il Delegato regionale
coordina la vita del Consiglio e della Delegazione
regionale, del Comitato Presidenti e dell'Assemblea
regionale. Presiede i vari incontri e si pone quale
punto di raccordo di tutta l'attività regionale.
Mantiene - per conto della Delegazione - gli opportuni
contatti con la Conferenza Episcopale regionale ed in
particolare con il Presidente della stessa ed il Vescovo
incaricato per l'ACI. Procura di promuovere la vita
delle Associazioni diocesane - sollecitando i
responsabili delle stesse Diocesi - in quelle realtà
ove si presentano maggiori difficoltà. |
| 43 |
Il Segretario
regionale assicura il funzionamento ordinario del
collegamento regionale e ne risponde alla Delegazione
regionale. La Delegazione regionale fissa una sede della
Segreteria regionale, scegliendola preferibilmente tra
le Segreterie diocesane esistenti e funzionanti in
regione. |
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6 -
L'Associazione Nazionale |
| 44 |
L'Associazione
nazionale è l'espressione di tutti i laici che
nell'interno delle loro comunità ecclesiali aderiscono
all'ACI e si pone come punto di incontro e di raccordo
tra le singole esperienze delle Associazioni diocesane e
parrocchiali.
Alla determinazione delle linee del suo programma,
concorrono i singoli soci - nei loro gruppi - tramite i
loro rappresentanti. Spetta alla Associazione nazionale,
promuovere a tutti i livelli la vita dell'ACI esprimendo
questa all'interno della comunità ecclesiale e della
collettività nazionale. |
| 45 |
L'Assemblea nazionale
composta sulla base dell'art. 30 dello Statuto è
convocata alla fine di ogni "mandato"
associativo e decide, nel quadro delle scelte pastorali
della CEI, le linee generali del programma
dell'Associazione nazionale dell'ACI emerse dal
confronto e dal dibattito su proposte aperte nelle
Assemblee ai vari livelli. Le proposte preventivamente
predisposte dal Consiglio nazionale, vengono inviate in
tempo utile agli organismi responsabili
dell'Associazione, a cominciare dal livello
parrocchiale.
Per ogni Associazione diocesana partecipano
all'Assemblea nazionale il Presidente diocesano e altri
due rappresentanti eletti dall'Assemblea diocesana in
modo che siano comunque rappresentati entrambi i Settori
e l'A.C.R.
Partecipano inoltre all'Assemblea nazionale un quarto
rappresentante per le Associazioni diocesane oltre i
quattromila soci e un altro ogni tremila soci in più,
sempre eletti dall'Assemblea diocesana.
Il quarto delegato da eleggere dovrà essere scelto fra
i responsabili che svolgono un servizio unitario; il
quinto ed i successivi dovranno essere scelti tenendo
conto della consistenza dei Settori Adulti, Giovani e
dell'A.C.R., sempre assicurando anche la presenza dei
responsabili unitari. Partecipano inoltre all'Assemblea
nazionale il Segretario diocesano del Movimento Studenti
e quello del Movimento Lavoratori che hanno ricevuto
nelle singole diocesi il maggior numero di voti.
L'Assemblea nazionale, all'inizio di ogni
"mandato" associativo, elegge venti membri del
Consiglio nazionale, dei quali 6 sono eletti dall'intera
Assemblea tra i Presidenti delle Associazioni diocesane
e i responsabili della Associazione che svolgono un
servizio unitario (Segretari. e Amministratori) e 14
sono eletti dalla Assemblea divisa per Settori (7 per
ciascun Settore). I rappresentanti dell'A.C.R. eleggono
a loro volta 6 membri del Consiglio nazionale. Per
ciascuna elezione possono essere segnate nella scheda
quattro preferenze tenendo conto della indicazione
contenuta nell'art. 17 dello Statuto e nell'art. 63 del
presente Regolamento.
I rappresentanti dei Movimenti Studenti e Lavoratori
costituiscono - all'interno della Assemblea nazionale -
il Congresso nazionale del Movimento (art. 28 dello
Statuto) ed eleggono i 9 membri delle rispettive
Consulte.
Nelle elezioni a livello nazionale, i rappresentanti dei
Movimenti Studenti e Lavoratori concorrono ad eleggere
non solo i componenti della Consulta nazionale del
rispettivo Movimento, ma anche i membri del Consiglio
della lista dei Presidenti e responsabili a livello
unitario. |
| 46 |
Il Consiglio
nazionale è composto secondo l'art. 31 dello Statuto.
E' convocato di regola quattro volte l'anno. Può
riunirsi separatamente per settore; allo stesso modo
possono riunirsi separatamente i rappresentano dell'A.C.R.
Il Consiglio nazionale coopta al suo interno una coppia
di sposi con voto consultivo e può decidere di far
partecipare ai suoi lavori, senza diritto di voto,
persone competenti o responsabili di attività o di
uffici centrali dell'ACI. In caso di dimissioni o di
impedimento ad assolvere il proprio mandato di uno dei
membri eletti nel Consiglio dall'Assemblea nazionale, a
norma del precedente articolo, subentrerà il primo dei
non eletti nella stessa lista (Presidenti di
Associazione diocesana e responsabili a livello
unitario, Settore Giovani, Settore Adulti, ACR). Nel
caso che uno dei consiglieri eletti dall'Assemblea entri
a far parte della Presidenza, questo non dà luogo a
surrogazione. Un membro di Presidenza nazionale eletto
tra i non componenti il Consiglio nazionale, allorché -
in caso di dimissioni o di impedimento ad espletare
regolarmente il proprio mandato - lascia l'incarico,
cessa contemporaneamente di far parte anche del
Consiglio nazionale.
In caso di dimissioni di uno dei Segretari del Movimento
Studenti o Lavoratori, la Consulta nazionale del
rispettivo Movimento procederà all'elezione del nuovo
Segretario che sarà ratificata dal Consiglio nazionale. |
| 47 |
Spetta al Consiglio
nazionale:
- approvare, con particolare riferimento alle iniziative
di formazione dei responsabili, i programmi
dell'Associazione in attuazione del documento finale
dell'Assemblea nazionale;
- previe opportune consultazioni con la Presidenza della
CEI, avendo presente anche la situazione dell'ACI
nell'intero Paese e il servizio pastorale che le è
richiesto, proporre al Consiglio permanente della CEI la
nomina del Presidente nazionale;
- eleggere i quattro Vicepresidenti nazionali (2 per
Settore), su proposta dei membri del rispettivo Settore
presenti nel Consiglio nazionale;
- eleggere il Rappresentante ed eventualmente, in caso
di richiesta da parte dei responsabili della stessa
A.C.R., un Vice-rappresentante dell'A.C.R. su proposta
dei membri del Consiglio responsabili dell'A.C.R.;
- eleggere il Segretario Generale e l'Amministratore su
proposta del Presidente;
- approvare ogni Regolamento di carattere nazionale,
nonché le modifiche ed esso;
- ratificare la nomina dei segretari nazionali dei
Movimenti;
- approvare i programmi specifici delle articolazioni
interne della Associazione compresi i programmi dei
Movimenti;
- approvare, su proposta della Presidenza nazionale, le
modalità dell'adesione all'ACI e le quote nazionali
annue per la stessa;
- approvare annualmente i bilanci preventivi e
consuntivi della Associazione nazionale presentati dalla
Presidenza. |
| 48 |
Il Consiglio
nazionale può decidere di organizzare il Proprio lavoro
in Commissioni permanenti e Commissioni referenti. Le
Commissioni permanenti trattano e sviluppano, per conto
del consiglio stesso a cui periodicamente rendono conto,
un tema o un aspetto fondamentale della vita
associativa. Le Commissioni referenti riferiscono al
Consiglio su singole questioni, iniziative, problemi
sottoposti al loro esame, soprattutto istruttorio, e ad
esse affidati di volta in volta dal Consiglio nazionale. |
| 49 |
La Presidenza
nazionale è composta dal Presidente da quattro
Vicepresidenti, dal Rappresentante dell'A.C.R., dal
Segretario Generale e dall'Amministratore.
Spetta alla Presidenza nazionale:
- studiare e proporre al Consiglio nazionale i programmi
generali dell'Associazione, promuovere e coordinare la
preparazione dei programmi dei Settori, dell'A.C.R. e
dei Movimenti, nel quadro dell'unitario progetto
formativo - apostolico dell'Associazione; proporre tali
programmi al Consiglio nazionale;
- mantenere costanti rapporti con le Associazioni
diocesane ed i Consigli regionali dell'ACI;
- indire l'Assemblea nazionale;
- convocare il Consiglio, di regola quattro volte
all'anno, o quando ne facciano richiesta un terzo dei
Consiglieri, comunicarne ufficialmente le deliberazioni
e curarne l'esecuzione;
- disporre, in casi di particolare urgenza, gli
opportuni provvedimenti su materia di ordinaria
competenza del Consiglio, al quale dovrà dare
ragguaglio alla prima convocazione;
- provvedere al regolare funzionamento di tutti gli
organismi centrali dell'ACI e degli uffici dipendenti;
- presentare annualmente al Consiglio i bilanci
preventivi e consuntivi ed i rendiconti amministrativi
relativi alla gestione dell'Associazione nazionale;
- controllare la gestione amministrativa degli organismi
dipendenti dalla Presidenza della Associazione
nazionale;
- curare i rapporti con la Presidenza della CEI ed in
particolare con la Commissione Episcopale per il laicato
e con gli organismi nazionali ed internazionali
dell'apostolato dei laici;
- indire Convegni nazionali ed interregionali, corsi di
studio ed eventuali altre iniziative; elaborare delle
proposte di lavoro; approntare strumenti e sussidi;
- coordinare la stampa associativa anche in funzione
delle esigenze unitarie dell'Associazione. |
| 50 |
Il Presidente
nazionale nominato dal Consiglio Permanente della CEI
rappresenta a tutti gli effetti l'Associazione
nazionale, presiede le riunioni della Presidenza, del
Consiglio e dell'Assemblea nazionale, nonché i Convegni
e gli incontri vari dell'Associazione. Compete al
Presidente la responsabilità, in via esecutiva,
dell'attività ordinaria dell'Associazione nazionale e
degli uffici centrali. In caso di assenza o di
impedimento, è sostituito da uno dei Vicepresidenti, o
da un componente della Presidenza da lui delegato. |
| 51 |
I membri della
Presidenza nazionale collaborano con il Presidente negli
impegni comuni. I Vicepresidenti sono rappresentativi di
adulti, giovani, studenti e lavoratori ed hanno una
particolare responsabilità del rispettivo Settore,
curandone le iniziative specifiche. In questo senso
promuovono e coordinano l'attività d Movimenti e dei
gruppi ai età, di condizione e ambiente che sorgono al
loro interno.
Il Rappresentante nazionale dell'A.C.R condivide con la
Presidenza gli impegni comuni e promuove e coordina il
lavoro dell'A.C.R a livello nazionale.
La Presidenza nazionale, composta secondo quanto
dispongono gli art. 32, 38 e 10 dello Statuto, al fine
di realizzare una più viva partecipazione alla vita
dell'Associazione, di arricchire il proprio giudizio in
merito a singoli problemi e temi e di attuare i suoi
compiti di coordinamento, invita a partecipare al
proprio lavoro - ogniqualvolta sia utile e opportuno
peritemi e problemi che si affrontano - un
rappresentante del Movimento Laureati, uno del Movimento
Maestri, ed uno della FUCI.
Lo stesso la Presidenza nazionale decide nei confronti
dei Segretari nazionali dei Movimenti Studenti e
Lavoratori. La Presidenza nazionale può periodicamente
promuovere incontri collegiali con i responsabili del
Movimento Studenti e del Movimento Lavoratori e i
responsabili della FUCI, del Movimento Laureati e del
Movimento Maestri. |
| 52 |
I Movimenti Studenti
e Lavoratori, a livello nazionale, si configurano come
luogo d'incontro, di confronto, di verifica, di stimolo
e come offerta di servizi specifici ai Movimenti
diocesani che ne fanno parte.
I Movimenti sono rappresentati dai Vicepresidenti che di
essi si assumono la primaria responsabilità. Gli
organismi dei Movimenti nazionali sono:
a) il Congresso nazionale
b) la Consulta nazionale
c) i Segretari nazionali
Il Congresso nazionale di ciascun Movimento - a
carattere di studio - ha il compito di favorire
l'incontro dei responsabili dei Movimenti diocesani che
in essi si collegano e di studiare tematiche e problemi
inerenti al loro servizio pastorale, nel quadro delle
linee programmatiche approvate dall'Assemblea nazionale
dell'ACI.
La Consulta nazionale di Movimento, alla quale
partecipano i Vicepresidenti nazionali, è composta dai
9 rappresentanti eletti in sede di Assemblea, dagli
incaricati regionali (che eventualmente non ne facciano
già parte) con diritto di parola, e dai Segretari
nazionali. Essa si riunisce di regola due volte l'anno e
all'inizio di ogni triennio associativo elegge il
Segretario e la Segretaria nazionali. Tale elezione è
ratificata dal Consiglio nazionale.
Compito della Consulta è di coadiuvare i Segretari
nazionali nel loro lavoro e di promuovere l'attività
del Movimento nel quadro delle linee programmatiche
approvate dalla Assemblea e dal Consiglio nazionali.
I Segretari promuovono e coordinano la vita e l'attività
dei Movimenti diocesani.
La responsabilità dei Segretari nazionali è coordinata
con quella dei Vicepresidenti con i quali si mantengono
in un dialogo continuo.
I Segretari nazionali di Movimento partecipano agli
incontri separati del rispettivo Settore di appartenenza
nel Consiglio e nell'Assemblea nazionali con diritto di
voto. |
| 53 |
All'Assemblea e al
Consiglio nazionali riuniti per settore partecipano
tutti i "giovani" o tutti gli
"adulti" che sono tali per età; ma hanno in
essi diritto di. voto deliberativo solo gli eletti per
il settore specifico e i Segretari dei Movimenti. |
|
|
7 - Norme di
partecipazione alla vita associativa |
| 54 |
La partecipazione e
la corresponsabilità, all'interno della vita
associativa, si realizzano come ordinario coinvolgimento
di ogni aderente e di ogni responsabile, a partire dalla
base, sui problemi e sulle scelte che riguardano la
stessa vita associativa.
Qualora serva, mediante confronti e dibattiti su
proposte aperte, da far progressivamente confluire,
dagli organismi responsabili possono venire indette
delle consultazioni. Tale modalità va particolarmente
applicata nello svolgimento dell'iter assembleare,
allorché si tratta di determinare le scelte del
documento finale dell'Assemblea nazionale.
In questo senso, organismi primari sono le Assemblee e i
Consigli. |
| 55 |
Le votazioni per
elezione o designazione di persone e quelle riguardanti
casi di incompatibilità, avvengono a scrutinio segreto. |
| 56 |
Viene redatto verbale
delle decisioni degli organismi deliberanti e delle
posizioni emerse nei dibattiti che hanno portato alle
decisioni stesse. Inoltre si redige verbale delle
elezioni. |
| 57 |
Sono eleggibili ai
vari livelli tutti coloro che al momento in cui si
svolge l'elezione risultino aderenti all'ACI e abbiano
già maturato in essa un'esperienza associativa
adeguata. |
| 58 |
Gli eletti ad
incarichi direttivi (intendendo per tali: il Presidente
parrocchiale, il Presidente diocesano e i membri della
Presidenza diocesana, il Delegato regionale e i membri
della Delegazione regionale, il Presidente nazionale e i
membri della Presidenza nazionale, i Segretari
diocesani, regionali e nazionali dei Movimenti) possono
ricoprire uno stesso incarico, massimo, per due mandati
consecutivi. L'eccezione di un terzo mandato è ammessa
per gravi motivi soltanto nel caso che la situazione lo
richieda e la decisione venga presa dal Consiglio
interessato sulla base di una maggioranza qualificata,
cioè dei quattro quinti dei presenti con diritto di
voto. |
| 59 |
Alle Assemblee dei
soci partecipano con diritto di parola e di voto tutti
gli aderenti in regola con gli obblighi statutari. Lo
stesso vale anche per i votanti nelle Assemblee agli
altri livelli, nei Consigli, nelle Presidenze, nelle
Consulte, nelle Delegazioni regionali.
Hanno diritto di parola, negli organismi collegiali gli
Assistenti e gli aderenti indicati nel presente
Regolamento caso per caso o in altri Regolamenti
approvati dai rispettivi Consigli.
All'Assemblea diocesana, su decisione del Consiglio
diocesano, possono partecipare con diritto di parola i
rappresentanti dei gruppi di cui all'art.8.
All'Assemblea parrocchiale - su decisione del Consiglio
parrocchiale - possono partecipare con diritto di parola
anche i "simpatizzanti". |
| 60 |
Gli aderenti
all'Azione Cattolica dei Ragazzi sono ordinariamente
resi presenti, nei momenti in cui si esprime la vita
democratica. dai loro educatori. |
| 61 |
La programmazione
annuale, sia a livello unitario sia a livello di
articolazione, avviene all'interno dei Consigli ai vari
livelli e si inquadra nell'unitario progetto
formativo-apostolico dell'Associazione, nel programma
deciso dall'Assemblea tenendo in debita considerazione i
piani di lavoro della CEI. Tale programmazione si
realizza con l'apporto specifico delle possibilità e
delle competenze di ciascun aderente. |
| 62 |
L'adesione può
essere ritirata dall'interessato con comunicazione della
sua decisione al Consiglio parrocchiale.
Lo stesso Consiglio, per gravi motivi, può invitare un
socio a dimettersi dall'Associazione; in caso di
rifiuto, e permanendo i gravi motivi, può dichiarare
che lo stesso non fa più parte dell'ACI. L'interessato
può presentare il suo caso alla Presidenza diocesana la
quale decide in via definitiva.
Il Consiglio diocesano può dichiarare che una
Associazione o un gruppo non fanno parte dell'ACI
qualora non rispondano più alla natura, ai fini e ai
requisiti sanciti dallo Statuto dell'ACI. |
| 63 |
Gli aderenti all'ACI
tramite il Settore Giovani, i Consiglieri eletti come
rappresentanti- del Settore Giovani, i responsabili ai
vari livelli del Settore Giovani, i partecipanti ad
altro titolo alle riunioni di tale Settore in Assemblea
e in Consiglio, non devono avere più di trent'anni.
Fermo restando l'impegno del normale ricambio per i
responsabili del Settore Giovani (Vicepresidenti,
incaricati parrocchiali, incaricati regionali) che
compiono i 30 anni di età durante l'espletamento del
loro mandato, il Consiglio competente può motivatamente
consentire la conclusione del mandato con voto
qualificato, cioè con i quattro quinti dei presenti con
diritto di voto.
Nelle elezioni dei membri del Consiglio si assicurerà
che la metà degli eletti per ciascuna lista delle
articolazioni (esclusa quindi la lista dei Presidenti e
dei responsabili a livello unitario) sia composta dai
candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti e
l'altra metà dalle candidate che hanno ottenuto il
maggior numero di voti: nel caso che gli eletti debbano
essere in numero dispari, l'ultimo eletto è chi ha
ricevuto il maggior numero di voti fra i candidati non
compresi tra quelli sopraddetti. In caso di parità di
voti risulta eletto il più anziano di età. |
| 64 |
A livello
parrocchiale, diocesano e nazionale, la proposta per la
nomina del Presidente viene formulata secondo le modalità
previste dagli articoli 29, 21, 47, 55, 57 - dal
Consiglio interessato, attraverso una votazione a
Scrutinio segreto. Nelle prime tre votazioni è
necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei membri
del Consiglio aventi diritto di voto. Nella quarta
votazione è sufficiente la maggioranza semplice.
Analoga procedura si segue per l'elezione dei Delegati
regionali.
Quanto sopra, salvo diverse disposizioni previste dai
regolamenti diocesani per le elezioni parrocchiali e
diocesane. |
| 65 |
Ai vari livelli gli
organismi deliberanti ed esecutivi (Consigli,
Presidenze, Delegazioni regionali, Consulte, Segreterie
dei Movimenti) rimangono in carica sino a che non
subentrino i nuovi organismi eletti secondo le norme
stabilite.
Per durata del "mandato" si intende il periodo
che intercorre tra un'Assemblea elettiva e la successiva
Assemblea elettiva. Per triennio associativo si intende
il tempo che intercorre tra l'Assemblea nazionale e
l'avvio del successivo cammino assembleare. |
| 66 |
Le vertenze che
insorgessero nell'Associazione verranno portate alle
rispettive Presidenze nazionale, diocesana, parrocchiale
che le affronteranno in spirito di carità, di comunione
e di correzione fraterna. |
| 67 |
Il Consiglio può
arrivare alla decisione di chiedere ad un membro di
Presidenza di lasciare il suo mandato. Per questa
decisione è necessaria la maggioranza assoluta dei
membri aventi diritto di voto del Consiglio interessato. |
| 68 |
Un consigliere eletto
che risulti assente senza giustificato motivo a tre
riunioni consecutive di Consiglio decade dall'incarico e
gli subentra il primo dei non eletti della stessa lista.
Lo stesso accade in caso di dimissioni o di impedimento
ad assolvere il mandato. Della decadenza prende atto il
Consiglio di appartenenza. |
|
|
8 - Rapporto con
i Movimenti laureati, FUCI, maestri |
| 69 |
La FUCI, il Movimento
Laureati, il Movimento Maestri di ACI fanno parte
dell'Azione Cattolica Italiana e sono retti dai principi
e dalle norme del suo Statuto. Con l'Associazione di ACI
il raccordo di ciascuno dei tre Movimenti, che
mantengono le loro fondamentali strutture, si esprime ai
vari livelli, nella ordinaria vita associativa, secondo
una permanente tensione all'incontro e alla solidarietà,
nella vicendevole promozione e nella reciproca
partecipazione al lavoro degli organismi associativi
responsabili. |
| 70 |
Tra la FUCI, il
Movimento Laureati e il Movimento Maestri e
l'associazione ai vari livelli, si ricerca una effettiva
unità espressiva di un comune servizio ecclesiale
apostolico, che si realizza in specifici luoghi
associativi, con iniziative comuni attorno a problemi
emergenti. Tale unità, nello stesso tempo, si esprime
anche nella diversità di modi e di approccio alla realtà
quale un servizio adeguato all'evangelizzazione oggi
richiede.
La programmazione assembleare e annuale, ordinaria e
straordinaria, che l'associazione ai vari livelli
esprime, è comprensiva anche dell'apporto dei
contributi e dei programmi di lavoro maturati negli
organismi previsti dal Regolamento proprio di ciascuno
dei tre Movimenti. Nell'ambito di una motivata e
concordata visione d'insieme, emerge la necessità di
riconoscere a ciascuno dei tre Movimenti un'autonomia di
iniziativa quale possibilità e opportunità di risposta
articolata a problemi sia comuni sia particolari.
Il documento finale della Assemblea e le deliberazioni
del Consiglio ai vari livelli sono impegnative anche nei
riguardi della FUCI, del Movimento Laureati e del
Movimento Maestri. |
| 71 |
La FUCI è il modo
con cui l'ACI è presente e opera nell'università, e
specificatamente tra gli universitari.
Spetta alla FUCI essere presenza missionaria dell'ACI
nell'università e contribuire a coscientizzare i
giovani di ACI che sono nell'università sulla loro
personale condizione. Per questo, correla tra loro
quanti giovani di ACI vocazionalmente intendono
impegnarsi ad essere coscienza critica d'ispirazione
cristiana in università per un impegno culturale e
apostolico in essa, attorno ai quali convergono altri
giovani di ACI che vivono solo saltuariamente in
università. I primi appartengono alla FUCI nel senso
che ne accolgono quotidianamente e preferenzialmente il
progetto apostolico; gli altri si riconoscono in essa
per il tempo e nelle scelte che operano all'università.
Fra Settore Giovani e FUCI si instaura, quindi, ai vari
livelli un particolare rapporto di collaborazione,
solidarietà e reciproca promozione.
La FUCI, in particolare, si impegna a formulare la
propria proposta perché sia accessibile a tutti gli
studenti, a innestare la stessa nel fondamentale
progetto educativo-apostorico dell'Associazione e a
ricercare un'integrazione continua con le proposte che
il Settore Giovani indica in altri campi e situazioni, a
servizio della condizione giovanile. |
| 72 |
A livello di base, la
presenza, di aderenti dei tre Movimenti e dei loro
responsabili è opportuna sia nell'Assemblea sia nei
Consigli dell'Associazione parrocchiale o
interparrocchiale al fine di favorire una reciproca
conoscenza e valorizzazione e per offrire il servizio di
opportune iniziative pastorali. |
| 73 |
A livello diocesano,
sono membri dell'Assemblea diocesana dell'ACI - oltre ai
rappresentanti della FUCI e dei Movimenti Laureati e
Maestri facenti parte di diritto del Consiglio - due
rappresentanti - salvo diverse disposizioni dei
Regolamenti diocesani - per ogni gruppo della FUCI, del
Movimento Laureati e del, Movimento Maestri, esistenti
in Diocesi.
Sono membri del Consiglio diocesano dell'ACI il
Presidente ed i Vicepresidenti del Movimento Laureati e
del Movimento Maestri e i due Presidenti della FUCI.
Il Presidente diocesano del Movimento Laureati, il
Presidente diocesano del Movimento Maestri e uno dei due
Presidenti diocesani della FUCI, qualora sia opportuno e
utile per i temi e problemi che si affrontano,
partecipano con voto consultivo ai lavori della
Presidenza diocesana.
Le decisioni adottate in questa sede, sono indicative
anche per la Presidenza della FUCI, dei movimenti
Maestri e Laureati.
La Presidenza diocesana ACI provvede a designare due
persone che partecipino ai Consigli diocesani della FUCI,
del Movimento Laureati e del Movimento Maestri. Delle
due persone, una sia un responsabile unitario, l'altra
sia del Settore Giovani perciò che riguarda la presenza
nel Consiglio della FUCI, del Settore Adulti per quanto
riguarda la presenza nel consiglio del Movimento
Laureati, un rappresentante dell'A.C.R per quanto
riguarda la presenza nel Consiglio del Movimento
Maestri. |
| 74 |
A livello regionale,
sono membri del Consiglio regionale dell'ACI i due
incaricati regionali della FUCI ed i Delegati e
Vicedelegati regionali dei Movimenti Laureati e Maestri.
I presidenti diocesani dei tre Movimenti partecipano ai
lavori delle Assemblee regionali.
La Delegazione regionale invita a taluni suoi incontri i
responsabili regionali degli stessi Movimenti. |
| 75 |
A livello nazionale
sono membri dell'Assemblea nazionale dell'ACI (oltre ai
rappresentanti della FUCI e dei Movimenti Laureati e
Maestri facenti parte di diritto del Consiglio
nazionale) 8 rappresentanti rispettivamente della FUCI,
del Movimento Laureati, del Movimento Maestri designati
a norma dei rispettivi Regolamenti.
Sono membri del Consiglio nazionale i due Presidenti
nazionali della FUCI ed i Presidenti e i Vicepresidenti
nazionali dei Movimenti Laureati e Maestri.
In ordine alla maturazione di temi e problemi a
carattere generale, alle scelte comuni da operare, ai
contributi specifici che i singoli Movimenti sono
chiamati a dare, un rappresentante della FUCI, del
Movimento Maestri e del Movimento Laureati partecipano,
in base all'art. 51 del presente Regolamento, con voto
consultivo, ai lavori della Presidenza nazionale. Le
decisioni adottate in questa sede sono indicative anche
per la Presidenza della FUCI, del Movimento Laureati e
del Movimento Maestri.
La Presidenza nazionale ACI provvede a designare due
persone che partecipino ai Consigli nazionali della FUCI,
del Movimento Laureati e del Movimento Maestri. Delle
due persone, una sia un responsabile unitario, l'altra
sia del Settore Giovani per ciò che riguarda la
presenza nel Consiglio della FUCI, del Settore Adulti
per ciò che riguarda la presenza nel Consiglio del
Movimento Laureati, un rappresentante dell'A.C.R. per ciò
che riguarda la presenza nel Consiglio del Movimento
Maestri. |
| 76 |
La FUCI, il Movimento
Laureati ed il Movimento Maestri partecipano dei servizi
amministrativi dell'ACI e mantengono una gestione
distinta sintetizzata da un bilancio preventivo e
consultivo presentati annualmente alla Presidenza
nazionale dell'ACI che li sottopone alla approvazione
del Consiglio nazionale dell'ACI. |
| 77 |
Ogni modifica alle
norme del presente Regolamento relativa al rapporto tra
Associazione di ACI e Movimenti Maestri, Laureati e FUCI,
deve essere concordata tra la Presidenza nazionale
dell'ACI e le Presidenze nazionali della FUCI, dei
Movimenti Laureati e Maestri e ratificata dal Consiglio
nazionale dell'ACI. |
|
|
9 - Disposizioni
generali |
| 78 |
Le norme di vita
associativa a livello diocesano, parrocchiale e
interparrocchiale, nei casi non previsti dallo Statuto e
dal presente Regolamento devono essere stabilite da un
Regolamento predisposto e approvato dal Consiglio della
stessa Associazione diocesana.
Copia di tale Regolamento viene inviata al Consiglio
nazionale per un eventuale parere di conformità allo
Statuto e al presente Regolamento. |
| 79 |
Il presente
Regolamento di attuazione, dello Statuto dell'ACI può
essere modificato in sede di Consiglio nazionale dalla
maggioranza degli aventi diritto al voto, salvo quanto
disposto dall'articolo 77. |
| 80 |
Le modifiche allo
Statuto ACI possono essere proposte all'Assemblea
nazionale dal Consiglio nazionale o da almeno
trentacinque Consigli diocesani. Esse vanno comunicate
alle presidenze diocesane con un mese di anticipo sulla
data dell'Assemblea. Ogni modifica viene approvata
dall'Assemblea nazionale se riporta la maggioranza di
due terzi dei suoi componenti e diventa operativa dopo
l'approvazione del Consiglio Permanente della CEI. |
| 81 |
Le norme del presente
Regolamento, predisposte e approvate dal Consiglio
nazionale dell'Associazione per l'attuazione dello
Statuto ACI, entrano in vigore il 15-5-1979. |
|